Articolo 70 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Accertamenti sulla capacità dell'imputato

Dispositivo

Note

(1) Si veda la sent. n. 340 del 20 luglio 1992 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del primo comma relativamente alle parole «sopravvenuta al fatto», sostenendo che il procedimento può essere sospeso anche se il vizio di mente sia subentrato perché ciò che rileva è la capacità di comprendere e effettuare scelte consapevoli.

(2) Salvo non debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, il giudice può ritenere che il soggetto sia infermo di mente anche su base documentale o perizie già esistenti, non dovendo necessariamente disporre nuova perizia.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce all'infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»".

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. pen. n. 27268/2025

2Cass. pen. n. 10926/2022

3Cass. pen. n. 13778/2019

4Cass. pen. n. 3659/2018

5Cass. pen. n. 2677/2018

6Cass. pen. n. 1371/2012

7Cass. pen. n. 31600/2002

8Cass. pen. n. 3823/1998

9Cass. pen. n. 3886/1997

10Cass. pen. n. 2275/1996

11Cass. pen. n. 12774/1995

12Cass. pen. n. 8302/1995