Articolo 71 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato

Dispositivo

Note

(1) In caso di soggetto non imputabile, il processo prosegue normalmente poiché il giudice può sempre decidere di applicare l'opportuna misura di sicurezza confacente alla pericolosità sociale del soggetto. Ugualmente, in caso fosse accertato un vizio parziale di mente, applicherà una pena ridotta. Circa l'aspetto in esame, non rilevano le infermità fisiche sopravvenute: queste ultime sono disciplinate da altri istituti di cui all'art. 420 terc.p.p. (si vedano gli artt.3 e479 c.p.p.).

(2) Comma così modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»".

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. pen. n. 10516/2020

2Cass. pen. n. 8316/2019

3Cass. pen. n. 3659/2017

4Cass. pen. n. 25939/2015

5Cass. pen. n. 2484/2015

6Cass. pen. n. 28219/2014

7Cass. pen. n. 12928/2014

8Cass. pen. n. 34575/2013

9Cass. pen. n. 21112/2013

10Cass. pen. n. 14803/2012

11Cass. pen. n. 5681/2008

12Cass. pen. n. 2283/2005

13Cass. pen. n. 914/1994