Articolo 88 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile
Dispositivo
- L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno [647] c.p.p.; [185]-[187] c.p].
- L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.
- Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell'articolo [75] comma 3.