Articolo 88 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile
Dispositivo
1. L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno [647] c.p.p.; [185]-[187] c.p].
2. L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.
3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell'articolo [75] comma 3.