Articolo 89 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Dispositivo
1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (1) [196], [197] c.p.] è citata per l'udienza preliminare [416] c.p.p.] o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato.
2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile (2). Non si applica la disposizione dell'articolo [87] comma 3 (3).
Note
(1) È il codice penale ad individuare chi siano i soggetti civilmente obbligati. Agli artt.196 e197 c.p. sono indicate: a) le persone fisiche rivestite di autorità o incaricate della direzione o vigilanza sull'imputato, sempre che il condannato sia incriminato per la violazione di disposizioni che il civilmente obbligato avrebbe dovuto provvedere a far rispettare (c.d. responsabilità per culpa in vigilando); b) le persone giuridiche (esclusi gli enti territoriali), sempre che un proprio dipendente, amministratore, legale rappresentante sia stato condannato per aver violato gli obblighi inerenti all'attività o per aver compiuto il reato nell'interesse dell'ente giuridico (c.d. responsabilità obiettiva).
(2) La citazione in giudizio avviene quindi per l'udienza preliminare o comunque entro l'apertura del dibattimento.
(3) Il giudice è l'unico soggetto autorizzato a disporre l'esclusione del civilmente obbligato dal processo; ciò può avvenire su richiesta di parte (del pubblico ministero, dell'imputato o del civilmente obbligato stesso), oppure anche d'ufficio se emerge che in capo dell'asserito civilmente obbligato non sussiste alcun obbligo di garanzia in relazione al fatto-reato oggetto di accertamento. In caso di abbreviato il predetto non può essere escluso poiché la sua responsabilità viene accertata solo in sede penale. A contrario, sebbene non vi sia alcuna disposizione espressa, si deve ritenere non applicabile tale principio anche in caso di giudizio di applicazione pena su richiesta delle partiexart.444 c.p.p.: in caso di accordo tra le parti, è implicita la rinuncia all'azione avverso il civilmente obbligato.