Articolo 90 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Condizione di particolare vulnerabilità

Dispositivo

1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato (1).

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.