Articolo 90 bis Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Informazioni alla persona offesa

Dispositivo

(1)1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:(omissis]a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l’avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all’atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;a-quater) all’obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all’autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest’ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;[omissis]n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all’articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all’udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;[omissis]p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato;p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato, comporta la remissione tacita di querela.__________________

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

(2) Lettera inserita dall'art. 5, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

(3) Le parole in parentesi quadra (", o attraverso la mediazione") sono state soppresse dall'art. 5, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

(4) Lettera inserita dall'art. 5, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). L'art. 92, co. 2-bis del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 stabilisce che la presente modifica si applica nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia, dal 30 giugno 2023).