Articolo 90 ter Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione

Dispositivo

1. Fermo quanto previsto dall'articolo [299], nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato (1) (4).

1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo [575] del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli [572], [609], [609], [609], [609], [609] e [612] del codice penale, nonché dagli articoli [582] e [583] del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli [576], primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e [577], primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale (2) (3).

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

(2) Tale comma è stato inserito dall'art. 15 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.

(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 2, comma 11, lettera a), della L. 27 settembre 2021, n. 134.

(4) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lettera a) della L. 24 novembre 2023, n. 168.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 669/2020

In tema di misure cautelari, l'istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza applicativa di misura custodiale personale in procedimento per reati commessi con violenza alla persona non deve essere notificata, a pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa, o, in sua mancanza, alla persona offesa stessa, atteso che tale atto non rientra tra quelli considerati all'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., norma di stretta interpretazione non suscettibile di estensione analogica oltre ai casi di inammissibilità ivi espressamente stabiliti. (Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' TRENTO, 14/07/2020).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 669 del 28 ottobre 2020)