Articolo 333 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Denuncia da parte di privati

Dispositivo

Note

(1) A differenza dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, rispetto ai quali vige sempre l'obbligo di denunciare i reati di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni (art. 331), i privati sono sottoposti a tale obbligo solo in casi eccezionali, al di fuori dei quali si tratta di una mera facoltà.

(2) La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dall'autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è stata presentata o proposta. L'attestazione può essere apposta in calce alla copia dell'atto.

(3) Si tratta di quelle denunce che è impossibile attribuire a un soggetto determinato e che, pur non avendo rilevanza processuale, sono annotate in registro detto modello 46.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 9041/2018

2Cass. pen. n. 2623/2004

3Cass. pen. n. 40355/2001

4Cass. pen. n. 33694/2001

5Cass. pen. n. 21258/2001

6Cass. pen. n. 2838/1998

7Cass. pen. n. 12728/1995

8Cass. pen. n. 2087/1994