Articolo 334 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazione difensiva

Dispositivo

(1)1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo [391] non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 8, della l. 7 dicembre 2000, n. 397.