Articolo 345 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell'azione penale

Dispositivo

Note

(1) Essendo provvedimenti meramente processuali, l'esercizio successivo dell'azione penale non è precluso, a patto che si sia verificata la condizione richiesta.

(2) Comma modificato dall'art. 1, comma 23, L. 23/06/2017, n. 103 con decorrenza dal 03/08/2017.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 12801/2007

2Cass. pen. n. 8/2001

3Cass. pen. n. 8855/2000

4Cass. pen. n. 9/2000