Articolo 346 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità

Dispositivo

Note

(1) La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attività di indagine e, se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale. La documentazione delle attività compiute è prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 8/2001