Articolo 348 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Assicurazione delle fonti di prova

Dispositivo

Note

(1) L'impianto originario del codice di procedura penale aveva delineato un più rigido vincolo di dipendenza funzionale, in virtù del quale la polizia poteva svolgere indagini solo nell'ambito delle direttive impartite dall'autorità giudiziaria. Ora, invece, dopo i cambiamenti degli anni Novanta e Duemila, la P.G. ha acquisito maggiore autonomia nell'espletamento dei propri compiti investigativi.

(2) Tale comma è stato così sostituito dall’art. 8, della l. 26 marzo 2001, n. 128.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. pen. n. 41385/2018

2Cass. pen. n. 41456/2012

3Cass. pen. n. 1028/2006

4Cass. pen. n. 6712/1999

5Cass. pen. n. 1235/1998

6Cass. pen. n. 3840/1998

7Cass. pen. n. 4452/1996

8Cass. pen. n. 10958/1993

9Cass. pen. n. 4603/1993