Articolo 349 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone
Dispositivo
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [61] può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al Pubblico Ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini (1) (2).
2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero (3).
3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo [161], nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo [66] (5).
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente (4).
5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)[omissis]3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell’articolo 161,nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l’attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità.Osserva inoltre le disposizioni dell’articolo 66.[omissis]__________________
Note
(1) Tali rilievi sono da ritenersi quali accertamenti che non comportano pregiudizi per la libertà personale del soggetto diversi da quello consistente nell'immobilizzazione indispensabile per descrivere o fotografare o misurare parti esposte del corpo umano, eccetto il caso di prelievo di materiale biologico di cui al comma 2-bis.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 2, comma 8, della L. 27 settembre 2021, n. 134.
(3) Tale comma è stato inserito dall’art. 10, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella l. 31 luglio 2005, n. 155.
(4) Trattasi di c.d. fermo identificativo.Comma modificato dall'art. 10, D.L. 27/07/2005, n. 144, così come modificato dalla legge di conversione, L. 31/07/2005, n. 155 con decorrenza 02/08/2005.
(5) Comma modificato dall'art. 17, co. 1 lett. a) del D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. pen. n. 29641/2018
Alla persona accompagnata presso gli uffici della polizia giudiziaria per l'identificazione ai sensi dell'art. 349, comma 4, cod. proc. pen. non spetta il diritto di ricevere le informazioni concernenti i diritti processuali, tra cui quello al silenzio e quello ad essere informata dell'accusa. (Fattispecie nella quale la Corte ha affermato l'utilizzabilità nel giudizio abbreviato delle spontanee dichiarazioni rese da persona condotta nella caserma dei carabinieri ai fini della identificazione che, sebbene non avesse ricevuto le informazioni indicate, sapeva di essere indagata).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 29641 del 2 luglio 2018)
2Cass. pen. n. 19044/2017
L'identificazione dell'indagato ad opera della polizia giudiziaria è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 19044 del 20 aprile 2017)
3Cass. pen. n. 38544/2008
Gli accertamenti dattiloscopici compiuti dalla polizia giudiziaria, pur potendo costituire fonte di prova nel giudizio, non hanno carattere né formale, né sostanziale di perizia, ma s'inquadrano nell'attività preliminare d'accertamento e d'assicurazione delle prove, per l'espletamento della quale non è necessario venga garantita la presenza e l'intervento del difensore dell'indiziato.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 38544 del 10 ottobre 2008)
4Cass. pen. n. 1326/1995
Il riconoscimento fotografico di persone - che deve essere tenuto distinto dalla ricognizione personale prevista dall'art. 213 c.p.p. costituisce un mezzo di prova pienamente utilizzabile ai fini della formazione del convincimento del giudice se adeguatamente motivato in relazione al suo contenuto intrinseco ed alle modalità di controllo e di riscontro.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1326 del 10 febbraio 1995)
5Cass. pen. n. 6422/1994
Il valore della ricognizione fotografica eseguita dalla polizia giudiziaria, per sé meramente indiziario, viene totalmente meno ove la ricognizione di persona, successivamente eseguita in sede di incidente probatorio, dia esito negativo, potendo conservare valenza indiziaria al riconoscimento fotografico solo la dimostrazione che il detto esito negativo sia l'effetto di un mendacio. Da ciò deriva, a corollario, che l'individuazione consente un'oggettiva ripetibilità attraverso il corrispondente strumento di acquisizione probatoria e, dunque, come ad essa non possa essere assegnato il valore di atto (contenutisticamente) non ripetibile.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6422 del 1 giugno 1994)
6Cass. pen. n. 1725/1994
Gli atti di individuazione fotografica effettuati dalla polizia giudiziaria su delega del P.M. non sono compresi tra gli atti del P.M. ai quali il difensore e l'indagato abbiano diritto di assistere. La mancata partecipazione del difensore e della persona indagata alla individuazione fotografica non può pregiudicare il diritto alla difesa, trattandosi di atto di indagine finalizzato non a formare la prova ma ad orientare le investigazioni e che è utilizzabile per l'emissione di una misura cautelare.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 1725 del 22 aprile 1994)
7Cass. pen. n. 1680/1993
Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento da ogni elemento indiziante o di prova e, quindi, anche da ricognizioni non formali e riconoscimenti fotografici, sicché nell'ambito dei poteri discrezionali di valutazione che l'ordinamento gli riconosce, può attribuire concreto valore indiziante o probatorio all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, che consentono il ricorso non solo alle cosiddette «prove legali», ma anche ad elementi di giudizio diversi, purché acquisiti non in violazione di specifici divieti.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1680 del 8 giugno 1993)