Articolo 358 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Attività di indagine del pubblico ministero
Dispositivo
1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo [326] (1) e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini (2).
Note
(1) Il pubblico ministero riveste, rispetto alla P.G., un ruolo di direzione e di controllo delle indagini preliminari, dirette a consentire allo stesso di decidere se esercitare o meno l'azione penale.
(2) Quindi l'attività ricognitiva deve essere estesa anche agli elementi di prova che potrebbero scagionare l'indagato.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 47013/2018
Il dovere del pubblico ministero di svolgere attività d'indagine a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione fondato sulla mancata assunzione di una prova decisiva. (In motivazione la Corte ha chiarito che la valutazione della necessità di accertare fatti e circostanze favorevoli spetta unicamente al pubblico ministero, che agisce come organo di giustizia, non essendo vincolato, in tale veste, dalle indicazioni della difesa).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 47013 del 16 ottobre 2018)
2Cass. pen. n. 10061/2013
Il dovere del P.M. di svolgere attività di indagine a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione proposto per mancata assunzione di una prova decisiva. (Nella specie, la Corte ha evidenziato che la difesa può comunque svolgere attività di indagine in via autonoma rispetto al P.M. nonché formulare proprie richieste istruttorie nel giudizio ordinario o abbreviato).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 10061 del 4 marzo 2013)