Articolo 359 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato introdotto dall' 25, della l. 30 giugno 2009, n. 85.

(2) Si ricordi che il prelievo forzato di materiali biologici va regolato dalla legge nei suoi casi e modi, onde evitare la violazione dell'art. 13 Cost.

(3) Si tratta dei casi operazioni nocive o dolorose, mancato rispetto del pudore o della dignità dell'interessato, privilegio accordato a tecniche invasive (art. 224 bis, commi 4 e 5) o al trattenimento dell'interessato oltre il tempo necessario (art. 132, comma 2). Benché tale comma non richiami l'art. 224 bis, comma 7, la dottrina ritiene tuttavia che debba ritenersi causa di nullità anche l'assenza del difensore alle attività di prelievo.

(4) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 4, lett. b), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 2476/2015