Articolo 393 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Richiesta

Dispositivo

1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari [405] e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica (1) (2):

2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lettera b), la persona offesa e il suo difensore.

2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo [392], comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti (3).

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità [398].

4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari [406] ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente [173]. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello (4).

Note

(1) La richiesta può provenire dal P.M. o dell'indagato, non dalla persona offesa, la quale può solo chiedere al P.M. di promuovere l'incidente probatorio ex art. 394.

(2) Si ritiene che la richiesta possa essere validamente presentata anche a indagini concluse, nel segmento temporale compreso tra l'invio dell'avviso di cui all'art. 415 bise l'inizio dell'udienza preliminare, soprattutto qualora sussista un rischio concreto di dispersione della prova.

(3) Tale comma è stato inserito dall'art. 13, della l. 15 febbraio 1996, n. 66.

(4) La Corte cùCost. con sent. 10 marzo 1994, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità degli artt.392 e393, nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 40000/2013

Non comporta alcuna invalidità dell'incidente probatorio l'omessa indicazione delle parti offese e dei loro difensori nella copia della richiesta di incidente probatorio predisposta dal P.M. per la notifica alle parti, se tale indicazione è contenuta nell'originale depositato nella cancelleria del Gip.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 40000 del 26 settembre 2013)

2Cass. pen. n. 1454/1999

La richiesta di incidente probatorio, indipendentemente dal fatto se venga o meno accolta, non può costituire oggetto di impugnazione dinanzi al tribunale né di ricorso per cassazione. Peraltro il diritto di difesa è preservato perché la richiesta può esser riproposta in sede di formazione della prova, vale a dire dinanzi al giudice del dibattimento(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1454 del 26 maggio 1999)