Articolo 394 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Richiesta della persona offesa

Dispositivo

1. La persona offesa [90] può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio (1).

2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.

Note

(1) La richiesta può provenire dal P.M. o dell'indagato, non dalla persona offesa ai sensi dell'art. 393.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 23930/2010

È affetta da abnormità l'ordinanza con cui il Giudice, in esito all'udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, nel rigettare quest'ultima, disponga l'assunzione di una testimonianza nelle forme dell'incidente probatorio su richiesta della persona offesa, spettando solo al P.M. ed all'indagato il potere di proporre la richiesta. (Nella specie, il G.i.p. - all'esito dell'udienza camerale nella quale la persona offesa, anzichè osservare il disposto dell'art. 394 cod. proc. pen., si era limitata a sollecitare verbalmente l'assunzione di una testimonianza nelle forme dell'incidente probatorio - dopo essersi riservato ed aver, in assenza di contraddittorio, richiesto al P.M. di esprimere il suo "assenso", lo aveva disposto d'ufficio, fissando l'udienza camerale in prosecuzione per l'escussione). (Annulla in parte senza rinvio, Gip Trib. Firenze, 05/01/2010).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 23930 del 27 maggio 2010)

2Cass. pen. n. 25992/2009

La violazione del diritto dell'imputato di farsi assistere dal proprio consulente nel corso dell'incidente probatorio integra una nullità generale a regime intermedio che, in quanto verificatasi alla presenza della parte, è da ritenersi sanata se non eccepita prima del compimento dell'atto, ovvero, se ciò non sia possibile, immediatamente dopo. (Rigetta, App. Milano, 22 Ottobre 2008).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 25992 del 13 maggio 2009)

3Cass. pen. n. 2569/1995

È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione proposto dal difensore della persona offesa senza procura speciale. Deve infatti considerarsi che siffatto difensore non è legittimato ad esercitare in proprio la facoltà d'impugnazione riconosciuta solo al difensore dell'imputato; d'altro canto il difensore dell'offeso non è investito dei poteri di rappresentanza che gli artt. 99 comma 1, e 100 comma 4 c.p.p., riconoscono rispettivamente a quello dell'imputato e delle altre parti ritualmente costituite.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2569 del 27 giugno 1995)

4Cass. pen. n. 36/1991

La persona offesa dal reato, pur non avendo il potere di promuovere l'incidente probatorio, ha diritto, una volta che quest'ultimo sia stato disposto, di svolgervi la sua difesa e, a tal uopo, di nominare un proprio consulente di parte che intervenga all'espletamento della prova, come si desume dall'art. 398, 3° comma, c. p. p.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 36 del 11 gennaio 1991)