Articolo 397 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Differimento dell'incidente probatorio

Dispositivo

Note

(1) Il meccanismo del differimento è ammesso solo per le indagini del P.M., non anche per quelle difensive.

(2) Tale ordinanza è pacificamente ritenuta inoppugnabile.