Articolo 398 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

Dispositivo

Note

(1) Tale ordinanza del giudice deve ritenersi inoppugnabile.

(2) Con l'ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio il giudice dispone la citazione delle persone che devono comparire per l'assunzione della prova. Quando occorre procedere a una perizia, con la stessa ordinanza il giudice nomina il perito ai sensi dell'art. 124 disp. att. del presente codice.

(3) Tale comma è stato inserito dall'art. 14, della l. 15 febbraio 1996, n. 66.

(4) Il presente comma è stato inserito dall'art. 14, comma 2, della l. 15 febbraio 1996, n. 66, poi modificato dall'art. 13, comma 4, della l. 3 agosto 1998, n. 269, dall'art. 15, comma 8, della l. 11 agosto 2003, n. 228, dall'art. 14, comma 3, della l. 6 febbraio 2006, n. 38, dall’art. 9, comma 1, lett. c), nn. 1), 2), 3) e 4), del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella l. 23 aprile 2009, n. 38, dall’art. 5, comma 1, lett. h), della l. 1° ottobre 2012, n. 172 ed infine dall’art. 2, comma 1, lett. e), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119.

(5) L'ultimo comma è stato aggiunto dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24.

(6) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 32142/2017

2Cass. pen. n. 12989/2013

3Cass. pen. n. 41411/2012

4Cass. pen. n. 11130/2008

5Cass. pen. n. 32281/2006

6Cass. pen. n. 184/2006

7Cass. pen. n. 33180/2004

8Cass. pen. n. 22713/2004