Articolo 412 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale

Dispositivo

1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo [407], comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo [415], comma 2, l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L'avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 5, primo periodo (1).

2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'articolo [409], comma 3 (2).

2-bis. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-ter, commi 1, 2, 3 e 4 (3).

2-ter. Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli [51], commi 3-bis e 3-quater, e [371], comma 4-bis, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (7).

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE ALLA RIFORMA CARTABIA E ULTERIORI SUCCESSIVE MODIFICHE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)1.Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415-bis, comma 5-ter, 415-ter, comma 3.Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415-bis, commi 5-quatere 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e 3.2. Il procuratore generale può altresì disporre l’avocazione a seguitodelle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 22, comma 1, lett. g), n. 1) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") e poi sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

(2) Il comma 2 è stato modificato prima dall'art. 22, comma 1, lett. g), n. 2) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") e, poi, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

(3) Il comma 2-bis è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

(4) Il comma 2-ter è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera b) del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 27971/2017

In tema di avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale può esercitare l'azione penale anche in relazione a reati emersi a seguito del provvedimento di avocazione. (In motivazione la Corte ha aggiunto che il principio enunciato è conforme alle esigenze di ragionevole durata del procedimento, in quanto consente di evitare la separazione di parte del procedimento e la sua rimessione al P.M. già rimasto inerme).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 27971 del 6 giugno 2017)

2Cass. pen. n. 18175/2003

In tema di avocazione, il procuratore generale può esercitare il suo potere esclusivamente nei due casi tassativamente previsti dall'art. 412 c.p.p., e cioè nell'ipotesi di inerzia del pubblico ministero relativamente all'esercizio dell'azione penale, o, in alternativa, alla richiesta di archiviazione, e nell'ipotesi di fissazione dell'udienza di opposizione ai sensi dell'art. 409, comma 3 c.p.p.. Il potere di avocazione da parte del procuratore generale non è invece previsto nel caso di rifiuto del pubblico ministero di chiedere la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p. su richiesta della persona offesa.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 18175 del 16 aprile 2003)

3Cass. pen. n. 10575/2003

In tema di archiviazione, in caso di revoca della richiesta avanzata dal pubblico ministero ad opera del procuratore generale avocante, non viene meno il potere del giudice delle indagini preliminari di disporre, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, l'espletamento di ulteriori indagini, a norma dell'art. 409, comma 4 c.p.p., attraverso la fissazione del termine indispensabile per il compimento delle stesse. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha escluso che l'esercizio del potere di “revoca” possa espropriare il giudice, ritualmente investito, del corrispondente potere decisorio).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 10575 del 6 marzo 2003)

4Cass. pen. n. 1176/2000

In tema di avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale può esercitare tale potere in tutti i casi in cui il giudice non accoglie de plano la richiesta di archiviazione, fissando l'udienza camerale a norma sia dell'art. 409, comma secondo, c.p.p. sia dell'art. 410, comma terzo, c.p.p. Infatti, anche in caso di fissazione dell'udienza conseguente alla opposizione della persona offesa, il giudice ne deve dare comunicazione al procuratore generale (ex art. 410, comma terzo, che richiama l'art. 409, comma terzo, c.p.p.); e, in base all'art. 412, comma secondo, il procuratore generale può disporre l'avocazione “a seguito della comunicazione prevista dall'art. 409 comma 3”. Una volta intervenuta l'avocazione del procedimento, l'ufficio avocante assume tutti i poteri spettanti all'ufficio avocato in ordine all'esercizio dell'azione penale. Ne consegue che è in potere del procuratore generale avocante di revocare la richiesta di archiviazione, il che impedisce al giudice, a pena di abnormità del provvedimento, di decidere sulla originaria richiesta del pubblico ministero, superata dal contrarius actus dell'ufficio avocante.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1176 del 21 marzo 2000)

5Cass. pen. n. 2420/1990

La mancata ottemperanza da parte del P.M. all'ordinanza del Gip di rigetto della richiesta di archiviazione si risolve sostanzialmente nel mancato esercizio dell'azione penale, per cui il procuratore generale a norma dell'art. 412 c.p.p., è tenuto ad esercitare il potere di avocazione.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2420 del 1 agosto 1990)