Articolo 413 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato
Dispositivo
1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo [412] comma 1.
2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1 (1).
Note
(1) Si tratta di un'avocazione obbligatoria per il Procuratore generale, destinata ad operare automaticamente alla scadenza dei termini di indagine preliminare in presenza delle condizioni stabilite da tale comma.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 15128/2018
Il provvedimento con cui il procuratore generale presso la Corte di appello rigetta la richiesta di avocazione proposta ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen. non è ricorribile per cassazione, nemmeno nell'ipotesi di abnormità. (In motivazione, la Corte ha affermato che i principi di cui agli artt. 3 e 112 Cost., invocati dal ricorrente, trovano adeguata tutela nella facoltà per la persona offesa di chiedere di essere informata in caso di richiesta di archiviazione e di formulare opposizione alla stessa, ovvero, in caso di iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato - mod. 45 -, di sollecitare il P.M. ad inviare gli atti all'esame del giudice per il controllo sull'infondatezza della "notitia criminis").(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15128 del 5 aprile 2018)