Articolo 114 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

Dispositivo

Note

(1) Tale divieto di pubblicazione non investe però le indagini difensive, ma solo quelle compiute dall'organo pubblico durante tutta la fase delle indagini preliminari e fino al termine della stessa.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 29/12/2017, n. 216 con decorrenza dal 26/01/2018 ed applicazione alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019; ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto la presente modifica acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto.Successivamente, il D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal 1° agosto 2019".

(3) Tale comma è stato inserito dall’art. 2, comma 1, lettera a) del D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".

(4) Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020".Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".

(5) Una pronuncia della Corte Cost., la sent. 24 febbraio 1995, n. 59, dichiarando l'illegittimità di tale comma limitatamente alle parole: "del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli", ha accorciato la durata del divieto.

(6) Il secondo periodo del comma in esame è stato inserito dalla L. 3 maggio 2004, n. 112 (art. 10, comma 8).

(7) Il comma in esame è stato aggiunto dall'art. 14, comma 2, della l. 16 febbraio 1999, n. 479 al fine di tutelare la dignità della persone umana, tuttavia il divieto di pubblicazione non ricorre nel caso in cui l'immagine di una persona sottoposta a provvedimento coercitivo o solo a procedimento penale non la mostri in manette, ovvero sottoposta ad altro mezzo di coercizione, e viene meno se la persona ritratta nell'immagine pubblicata abbia consentito alla sua pubblicazione.

(8) Il comma 2-bis è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b) della L. 9 agosto 2024, n. 114.

(9) Per quanto riguarda il testo delle intercettazioni, resta in vigore il divieto di pubblicazione fino a quando le stesse non siano state inserite nel fascicolo per il dibattimento.

(10) Il D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 198 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 114, comma 2; (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 6-ter all'art. 114.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. pen. n. 22503/2024

2Cass. pen. n. 41640/2019

3Cass. pen. n. 21290/2017

4Cass. pen. n. 32846/2014

5Cass. pen. n. 13494/2011

6Cass. pen. n. 3896/2003

7Cass. pen. n. 6864/1994