Articolo 114 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

Dispositivo

1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto [329] o anche solo del loro contenuto (1).

2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari [405] ss., [554] ovvero fino al termine dell'udienza preliminare[424] (2) (4) (10).

2-bis. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento (3) (4) (8) (9).

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento [431], se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero [433], se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni [500], [501], [503] (5).

4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo [472] commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.

6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni (6).

6-bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta (7).

6-ter. Fermo quanto disposto dal comma 7, è vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare (10).

7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

Note

(1) Tale divieto di pubblicazione non investe però le indagini difensive, ma solo quelle compiute dall'organo pubblico durante tutta la fase delle indagini preliminari e fino al termine della stessa.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 29/12/2017, n. 216 con decorrenza dal 26/01/2018 ed applicazione alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019; ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto la presente modifica acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto.Successivamente, il D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal 1° agosto 2019".

(3) Tale comma è stato inserito dall’art. 2, comma 1, lettera a) del D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".

(4) Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020".Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".

(5) Una pronuncia della Corte Cost., la sent. 24 febbraio 1995, n. 59, dichiarando l'illegittimità di tale comma limitatamente alle parole: "del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli", ha accorciato la durata del divieto.

(6) Il secondo periodo del comma in esame è stato inserito dalla L. 3 maggio 2004, n. 112 (art. 10, comma 8).

(7) Il comma in esame è stato aggiunto dall'art. 14, comma 2, della l. 16 febbraio 1999, n. 479 al fine di tutelare la dignità della persone umana, tuttavia il divieto di pubblicazione non ricorre nel caso in cui l'immagine di una persona sottoposta a provvedimento coercitivo o solo a procedimento penale non la mostri in manette, ovvero sottoposta ad altro mezzo di coercizione, e viene meno se la persona ritratta nell'immagine pubblicata abbia consentito alla sua pubblicazione.

(8) Il comma 2-bis è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b) della L. 9 agosto 2024, n. 114.

(9) Per quanto riguarda il testo delle intercettazioni, resta in vigore il divieto di pubblicazione fino a quando le stesse non siano state inserite nel fascicolo per il dibattimento.

(10) Il D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 198 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 114, comma 2; (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 6-ter all'art. 114.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 21290/2017

Ai fini dell'integrazione del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, non rientra nel divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 cod. proc. pen. una denuncia presentata al P.M. o alla polizia giudiziaria, in quanto non atto di indagine compiuto da costoro.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 21290 del 4 maggio 2017)

2Cass. pen. n. 32846/2014

Il sequestro preventivo mediante oscuramento di un giornale telematico che pubblichi in forma testuale alcune intercettazioni telefoniche fa venir meno l'obbligo del segreto intraprocessuale, ma non esclude il divieto di pubblicazione, atteso che va fatta una distinzione tra atti coperti da segreto ed atti non pubblicati, in quanto, mentre il segreto opera all'interno del procedimento, il divieto di pubblicazione riguarda la divulgazione tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sociale.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 32846 del 23 luglio 2014)

3Cass. pen. n. 13494/2011

Il reato di cui all'art. 684 c.p. (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale), pur potendo avere ad oggetto, oltre agli “atti” propriamente detti, anche i “documenti”, presuppone che anch'essi, come gli “atti”, derivino da attività d'indagine compiuta dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, solo a tale condizione configurandosi, ai sensi dell'art. 329 c.p.p., l'obbligo del segreto che determina il divieto di pubblicazione previsto dall'art. 114 c.p.p.. Ne consegue che non può ritenersi sussistente il suddetto reato nel caso in cui vengano pubblicati documenti che, pur se acquisiti agli atti del procedimento penale per ordine del pubblico ministero o per iniziativa della polizia giudiziaria, siano stati prodotti da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sé stanti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la sussistenza del reato in un caso in cui la pubblicazione aveva avuto ad oggetto il contenuto di un'informativa inviata da un organo meramente amministrativo quale l'agenzia delle entrate al procuratore della Repubblica; informativa nella quale erano indicati i nomi di cittadini italiani cui erano intestati depositi presso una banca sita nel territorio del principato del Liechtenstein).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 13494 del 4 aprile 2011)

4Cass. pen. n. 3896/2003

La notifica all'imputato dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere fa venir meno l'obbligo del segreto intraprocessuale, ma non esclude il divieto di pubblicazione, atteso che va fatta distinzione tra atti coperti da segreto ed atti non pubblicati, in quanto, mentre il segreto opera all'interno, del procedimento, il divieto di pubblicazione riguarda la divulgazione tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sociale.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3896 del 27 gennaio 2003)

5Cass. pen. n. 6864/1994

L'art. 684 c.p. (che punisce «chiunque pubblica, in tutto o in parte ... atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione) non indica quali siano gli atti o i documenti per i quali vige il divieto, ma recepisce in proposito quanto espressamente dettato nel codice di rito (art. 164 c.p.p. 1930 e art. 114 c.p.p.). Le modifiche introdotte dall'art. 114 c.p.p. vigente, in tema di atti del procedimento per i quali vige il divieto di pubblicazione, non hanno comportato una successione di leggi penali, sicché non può porsi questione di diritto transitorio, né hanno dato luogo ad unaabolitio criminisdella fattispecie descritta dagli artt. 684 c.p. e 164 c.p.p. 1930. Il «fatto» descritto dalla norma incriminatrice è rimasto, nella sentenza, immutato (la pubblicazione arbitraria di un procedimento penale); ciò che è mutato, in conseguenza del nuovo rito introdotto, è la tipologia degli atti assoggettati a tutela, ciò che non è sufficiente a determinare una successione di leggi penali.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6864 del 14 giugno 1994)