Articolo 115 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Violazione del divieto di pubblicazione

Dispositivo

1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale [684] c.p.] (1), la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli [114] e [329] comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.

Note

(1) Trattasi di reato contravvenzionale da comminarsi nel caso di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.