Articolo 152 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Notificazioni richieste dalle parti private

Dispositivo

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall'invio di copia dell'atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (1).

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituitedalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovverodall’invio di copia dell’attoin forma di documentoanalogicoeffettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.__________________

Note

(1) Comma modificato dall'art. 10, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").