Articolo 152 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Notificazioni richieste dalle parti private
Dispositivo
- Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall'invio di copia dell'atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (1).
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituitedalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovverodall’invio di copia dell’attoin forma di documentoanalogicoeffettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.__________________
Note
(1) Comma modificato dall'art. 10, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").