Articolo 153 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante

Dispositivo

1. (1)Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (2).

2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall'articolo [111], ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.

4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo [148], comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.

5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente (3).

Note

(1) Disposizione inserita dall'art. 10, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

(2) La norma non fa espressamente riferimento ad un obbligo per la persona offesa. L'obbligatorietà si desume dalla circostanza che il legislatore ha utilizzato il modo indicativo (ilquerelante"dichiara o elegge domicilio").

(3) La previsione ha lo scopo di responsabilizzare la persona offesa. La notificazione nella segreteria o nella cancelleria dell'autorità procedente potrebbe danneggiare il diritto delquerelantedi essere informato delle vicende processuali successive alla presentazione dell'atto diquerela.