Articolo 163 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto

Dispositivo

1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli [161] e [162] si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli [148] e [157] (1).

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizionidegli articoli 148 e157.__________________

Note

(1) Comma modificato dall'art. 10, co. 1, lett. q) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").