Articolo 164 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio

Dispositivo

Note

(1) Rubrica e comma modificati dall'art. 10, co. 1, lett. r) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Nella previgente formulazione, la rubrica della norma era la seguente: "Durata del domicilio dichiarato o eletto". Invece, il precedente testo recitava: "La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto previsto dagli articoli 156 e 613, comma 2".

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 19547/2024

2Cass. pen. n. 7597/2019

3Cass. pen. n. 11810/2014

4Cass. pen. n. 306/2007

5Cass. pen. n. 7412/2006