Articolo 164 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio
Dispositivo
- La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli [450], comma 2, [456], [552] e [601], nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo [156], comma 1 (1).
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)(Efficacia della dichiarazione e dell’elezione di domicilio)1.La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è validaper le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1.__________________
Note
(1) Rubrica e comma modificati dall'art. 10, co. 1, lett. r) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Nella previgente formulazione, la rubrica della norma era la seguente: "Durata del domicilio dichiarato o eletto". Invece, il precedente testo recitava: "La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto previsto dagli articoli 156 e 613, comma 2".
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. pen. n. 19547/2024
In tema di impugnazioni, la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto di appello delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza appellata, atteso che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado di giudizio non ha più valenza illimitata, sicché l'interessato è tenuto a depositare, con l'impugnazione, una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, eventualmente confermando quella in precedenza resa, sì da darle attualità ai fini della proposizione del gravame. (Rigetta, Corte Appello Torino, 17/11/2023)(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 19547 del 14 marzo 2024)
2Cass. pen. n. 7597/2019
In tema di impugnazione, la trasmissione del verbale di elezione di domicilio dell'imputato costituisce obbligo della cancelleria del giudice "a quo", in ragione del principio di immanenza di tale dichiarazione sancito dall'art. 164 cod. proc. pen. e come recentemente riaffermato dall'art. 165-bis, comma 1, lett. b) disp. att. cod. proc. pen., introdotto dal d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11; ne consegue che, laddove il difensore eccepisca l'invalida costituzione del rapporto processuale (nel caso di specie, per essere stata la citazione in appello notificata ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., anziché presso il domicilio eletto) e dagli atti emerga un principio di prova al riguardo (nella specie, l'intestazione della sentenza impugnata recava l'indicazione dell'intervenuta elezione di domicilio), competono al giudice dell'impugnazione gli opportuni approfondimenti, non potendo ritenersi l'eccezione sfornita della necessaria autosufficienza. (Annulla con rinvio, Corte Appello Roma, 03/02/2017)(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 7597 del 12 febbraio 2019)
3Cass. pen. n. 11810/2014
La determinazione del domicilio dichiarato o eletto, valida per ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche in relazione al giudizio di cassazione ai fini della notificazione dell'avviso di udienza, opera solo per il caso in cui l'imputato non sia assistito da difensore di fiducia cassazionista, giacché, in caso contrario, detto difensore è costituito "ex lege" domiciliatario della parte a norma dell'art. 613 cod. proc. pen.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11810 del 11 marzo 2014)
4Cass. pen. n. 306/2007
Avuto riguardo al disposto di cui all'art. 164 c.p.p., secondo cui « la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento salvo quanto è previsto dagli artt. 156 e 613 comma secondo» l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato nel corso del giudizio di merito presso avvocato non cassazionista conserva validità anche nel giudizio di cassazione, ai fini della notifica dell'avviso di udienza all'imputato medesimo, secondo quanto previsto dal comma quarto del citato art. 613 c.p.p., per il caso in cui egli non sia assistito da difensore di fiducia cassazionista.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 306 del 10 gennaio 2007)
5Cass. pen. n. 7412/2006
In fase di esecuzione devono considerarsi estese al soggetto interessato, in quanto praticabili, tutte le garanzie previste per l'imputato nel procedimento di cognizione; conseguentemente anche le notifiche devono essere eseguite con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all'imputato. (In motivazione la Corte, nell'annullare la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto la validità del titolo esecutivo, ha osservato che l'elezione di domicilio fatta in sede di cognizione non poteva avere più alcuna efficacia nella successiva fase dell'esecuzione, ragion per cui, una volta che dagli atti risultava l'effettiva residenza all'estero del condannato, non si sarebbe potuto dichiarare la sua irreperibilità, dopo che era stata accertata soltanto la sua assenza dal territorio nazionale, dovendosi, invece, in analogia a quanto previsto per l'imputato dall'art. 169 c.p.p., inviare al medesimo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'Autorità che curava l'esecuzione, con l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7412 del 1 marzo 2006)