Articolo 441 bis Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato

Dispositivo

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 1, del 5 giugno 2000 n. 144.

(2) Non sono ammesse contestazioni tardive sulla scorta del materiale probatorio già acquisito nella fase preliminare del processo, prima della richiesta di giudizio abbreviato.

(3) Il comma 1-bis è stato inserito dall'art. 2 comma 1 della L. 12 aprile 2019, n. 33.

(4) Tale comma è stato modificato ex art. 7 bis, del D. L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in l. 19 gennaio 2001, n. 4.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 5200/2018

2Cass. pen. n. 41461/2012

3Cass. pen. n. 13882/2012

4Cass. pen. n. 9921/2010