Articolo 441 bis Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato

Dispositivo

(1)1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli [438], comma 5, e [441], comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo [423], comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie (2).

1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4 (3).

2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo [438], comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli [438], comma 5, e [441], comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo [422]. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo [303], comma 2 (4).

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo [423], anche oltre i limiti previsti dall'articolo [438], comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)[omissis]2-bis. Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione.3. La sentenza è notificata all’imputato che non sia comparso.[omissis]__________________

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 1, del 5 giugno 2000 n. 144.

(2) Non sono ammesse contestazioni tardive sulla scorta del materiale probatorio già acquisito nella fase preliminare del processo, prima della richiesta di giudizio abbreviato.

(3) Il comma 1-bis è stato inserito dall'art. 2 comma 1 della L. 12 aprile 2019, n. 33.

(4) Tale comma è stato modificato ex art. 7 bis, del D. L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in l. 19 gennaio 2001, n. 4.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 5200/2018

L'art. 441-bis cod.proc.pen., prevedendo che in sede di giudizio abbreviato l'imputato, a fronte delle contestazioni previste dall'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, non si applica se le nuove contestazioni non derivino da nuove emergenze, ma riguardano fatti o circostanze già in atti, e quindi noti all'imputato quando ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato. (Fattispecie relativa all'integrazione dell'imputazione relativa al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 attraverso l'indicazione del quantitativo di sostanza stupefacente).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5200 del 2 febbraio 2018)

2Cass. pen. n. 41461/2012

L'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può essere revocata salvo che nell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 441 bis cod. proc. Pen(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 41461 del 24 ottobre 2012)

3Cass. pen. n. 13882/2012

In tema di giudizio abbreviato, una volta richiesto ed ammesso il rito alternativo, non può essere accolta l'eccezione di illegittimità della contestazione suppletiva mossa dal P.M. in sede di udienza preliminare, quando il giudice non aveva ancora provveduto sulla richiesta di accesso al giudizio speciale, dovendosi ritenere applicabile in tale ipotesi la disciplina prevista dall'art. 423 cod. proc. pen., fatta salva la facoltà dell'imputato di revocare la richiesta di rito abbreviato, in applicazione analogica dell'art. 441-bis, comma primo, cod. proc. pen.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 13882 del 12 aprile 2012)

4Cass. pen. n. 9921/2010

L'ordinanza di revoca del provvedimento di ammissione dell'imputato al rito abbreviato, pronunciata al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 441 bis c.p.p., è provvedimento abnorme che comporta l'abnormità altresì di tutti gli atti conseguenti. (Fattispecie di revoca dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato disposta in sede di giudizio immediato).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9921 del 11 marzo 2010)