Articolo 465 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Atti del presidente del tribunale o della corte di assise

Dispositivo

Note

(1) Può essere un esempio il differimento per eventuale concomitanza di altri procedimenti rinviati o l'anticipazione di un dibattimento a carico di imputato detenuto.

(2) Non essendo prevista un'apposita sanzione, per il principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177, laddove la facoltà di anticipazione o differimento dell'udienza venga esercitata per più di una volta non si produrrà alcun effetto negativo.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 17218/2009

2Cass. pen. n. 7943/2007

3Cass. pen. n. 49587/2001