Articolo 470 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Disciplina dell'udienza

Dispositivo

1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità; in sua assenza la disciplina dell'udienza è esercitata dal pubblico ministero [471] 4].

2. Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti (1).

Note

(1) Quando la legge non prevede una forma determinata, i provvedimenti sono dati oralmente, senza formalità e senza motivazione.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 14591/2011

Integra il delitto di oltraggio a magistrato in udienza il rivolgere poco lusinghieri apprezzamenti con frasi allusive a sfondo sessuale nei confronti dei vice procuratore onorario di udienza, così offendendo il suo onore e decoro, seppure nel periodo di attesa della deliberazione della sentenza, in cui il magistrato del pubblico ministero, in assenza del giudice, svolge le funzioni di disciplina dell'udienza.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 14591 del 2 marzo 2011)

2Cass. pen. n. 17401/2009

L'esercizio del potere cautelare in corso di giudizio non determina una situazione di incompatibilità rilevabile come motivo di ricusazione, poiché il giudice è titolare della competenza accessoria cautelare che si radica in ragione di quella principale del giudizio sul merito. (Rigetta, App. Catanzaro, 28 luglio 2008).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 17401 del 24 marzo 2009)