Articolo 471 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Pubblicità dell'udienza

Dispositivo

Note

(1) Tale si spiega con la considerazione che la giustizia è amministrata in nome del popolo, per cui a questo deve esserne consentito il controllo.

(2) Il presidente, in virtù del proprio potere discrezionale, può quindi imporre divieti o limitazioni relative all'accesso all'aula, derogando al principio della pubblicità dell'udienza, quando vi sono situazioni che ne possono turbare lo svolgimento.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 15927/2009

2Cass. pen. n. 26059/2005

3Cass. pen. n. 1495/1999