Articolo 474 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Assistenza dell'imputato all'udienza

Dispositivo

1. L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza [64] (1).

1-bis. Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza l'impiego delle cautele di cui al comma 1. È comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento (2).

Note

(1) Tali provvedimenti, esplicazione del potere di disciplina dell'udienza spettante al presidente, sono adottati senza formalità e senza contraddittorio.

(2) Tale comma è stato introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 41756/2005

Atteso il carattere plurioffensivo del reato di cui all'art. 474 c.p., deve riconoscersi, ai fini dell'operatività del disposto di cui all'art. 408, comma 2, c.p.p., la qualità di persona offesa al soggetto titolare del marchio contraffatto(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 41756 del 22 novembre 2005)

2Cass. pen. n. 13208/2005

A norma dell'art. 474 c.p.p. il giudice, in presenza di pericolo di fuga o di violenza, dispone che la presenza dell'imputato al dibattimento sia diversamente regolata. La violazione di tale norma, che disciplina il potere di polizia dell'udienza spettante al giudice, risulta priva di una specifica sanzione processuale, in virtú del principio di tassatività delle cause di nullità di cui all'art. 177 c.p.p. Ne consegue che l'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice dispone la presenza in aula della parte privata in posizione diversa da quella prevista dall'art. 146 c.p.p. può essere anche sommariamente motivata, essendo sempre direttamente riferibile al potere del giudice di regolamentare il corretto svolgimento dell'udienza in presenza dei motivi indicati dall'art. 474 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 13208 del 12 aprile 2005)