Articolo 473 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Ordine di procedere a porte chiuse
Dispositivo
1. Nei casi previsti dall'articolo [472], il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse (1). L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.
2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell'aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall'articolo [472] comma 3, il giudice può consentire la presenza dei giornalisti.
3. I testimoni [196], i periti [220] ss.] e i consulenti tecnici [225] sono assunti secondo l'ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell'aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario.
Note
(1) Il giudice in tali casi è chiamato al rispetto di principi sanciti dall'art. 6, comma 1, della Convenzione europea dei diritti umani e dall'art. 14, comma 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 42477/2010
L'esame testimoniale del minore, vittima di abusi sessuali, non richiede obbligatoriamente l'assistenza di un familiare o di un esperto di psicologia infantile, non essendo imposta né dalla legge penale né dalla legge processuale. (In motivazione la Corte ha precisato che detta assistenza è da considerarsi facoltativa ai sensi dell'art. 498, comma quarto, cod. proc. pen.). (Rigetta, App. L'Aquila, 05 febbraio 2009).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 42477 del 4 novembre 2010)