Articolo 480 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Verbale di udienza
Dispositivo
1. L'ausiliario [126] che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati (1):
2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento[431].
Note
(1) La redazione del verbale è regolata dalle norme di cui agli artt.134 ss.
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. pen. n. 19511/2010
Le dichiarazioni dei cd. collaboratori di giustizia che abbiano iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria prima dell'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001 n. 45 (modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia) sono utilizzabili anche senza che sia stato compilato il verbale illustrativo dei contenuti della loro collaborazione previsto dall'art. 14 della predetta legge. (Rigetta in parte, Ass.App. Napoli, 19 giugno 2008).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 19511 del 15 gennaio 2010)
2Cass. pen. n. 2503/2007
Sono affetti da nullità relativa, i sensi dell'art. 142 cod. proc. pen., i verbali di udienza privi della sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente. Tale nullità, ove verificatasi nell'ambito di un dibattimento che si articola in più udienze, è da ritenere sanata per accettazione degli effetti dell'atto, "ex" art. 183, lett. a) cod. proc. pen., ove la relativa eccezione non venga formulata, all'udienza successiva. (Rigetta, App. Napoli, 25 Novembre 2005).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 2503 del 9 gennaio 2007)
3Cass. pen. n. 5455/2005
L'omessa menzione nel verbale d'udienza della presenza di uno dei due difensori dell'imputato costituisce un mera irregolarità, non produttiva di vizi per detto verbale e, comunque, per la sentenza conclusiva del giudizio.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5455 del 12 febbraio 2005)
4Cass. pen. n. 38240/2002
Qualora venga lamentata la falsità di un verbale di dibattimento (nella specie, in ordine all'erronea indicazione della data di rinvio dell'udienza), il giudice non può né disattendere il contenuto della denuncia sul rilievo della valenza documentale dell'atto a norma dell'art. 2700 c.c., né sospendere il procedimento, stante l'esclusione di una pregiudiziale penale, ma deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell'ambito del procedimento stesso, senza che la sua decisione faccia stato in altro processo e perciò possa pregiudicare l'accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 38240 del 15 novembre 2002)
5Cass. pen. n. 556/1996
Nel contrasto tra intestazione della sentenza e risultanze verbali del dibattimento, sono queste ultime a dover prevalere, in considerazione del valore probatorio del verbale.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 556 del 5 marzo 1996)