Articolo 481 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Contenuto del verbale

Dispositivo

1. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori (1).

2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale.

Note

(1) Ex art. 510, comma 2, nel verbale di assunzione dei mezzi di prova devono essere riprodotte integralmente in forma diretta le domande e le risposte.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 19511/2010

Le dichiarazioni dei cd. collaboratori di giustizia che abbiano iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria prima dell'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001 n. 45 (modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia) sono utilizzabili anche senza che sia stato compilato il verbale illustrativo dei contenuti della loro collaborazione previsto dall'art. 14 della predetta legge. (Rigetta in parte, Ass.App. Napoli, 19 giugno 2008).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 19511 del 15 gennaio 2010)