Articolo 488 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Assenza e allontanamento volontario dell'imputato
Dispositivo
[1. Le disposizioni degli articoli [486] e [487] non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.
2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando l'imputato detenuto evade in qualsiasi momento del dibattimento ovvero durante gli intervalli di esso.]
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 48525/2003
La disposizione di cui all'art. 488, comma secondo, c.p.p. considera fittiziamente presente l'imputato precedentemente comparso e poi allontanandosi nell'ambito dello stesso dibattimento, senza fare distinzione tra i casi in cui il dibattimento si svolge in unica udienza e quelli in cui si svolge in piú udienze, e tra i casi in cui il dibattimento è stato rinviato in udienza e quelli in cui è stato rinviato (o anticipato) con provvedimento fuori udienza: il presupposto logico della norma, infatti, è la identità del dibattimento, nel corso del quale l'imputato prima compare e poi si assenta.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 48525 del 18 dicembre 2003)
2Cass. pen. n. 744/2000
La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto. A tutti gli effetti l'imputato che rinuncia a comparire è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore e non gli è dovuta la notifica dell'ordinanaza di sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del procedimento.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 744 del 6 marzo 2000)
3Cass. pen. n. 11654/1998
La disposizione di cui all'art. 488, comma secondo, c.p.p. considera fittiziamente presente l'imputato precedentemente comparso e poi allontanatosi nell'ambito dello stesso dibattimento, senza fare distinzione tra i casi in cui il dibattimento si svolge in unica udienza e quelli in cui si svolge in più udienze, e tra i casi in cui il dibattimento è stato rinviato in udienza e quelli in cui è stato rinviato (o anticipato) con provvedimento fuori udienza: il presupposto logico della norma, infatti, è la identità del dibattimento, nel corso del quale l'imputato prima compare e poi si assenta. Il dibattimento resta pur sempre il medesimo sia dopo il rinvio disposto in udienza, sia dopo il differimento disposto ex art. 465 c.p.p., cambiando soltanto in modo di darne comunicazione alle parti.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11654 del 11 novembre 1998)