Articolo 489 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Rimedi per l’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell’udienza preliminare
Dispositivo
1. Se vi è la prova che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo [420], il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare (1).
2. La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall’imputato che è comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilità dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era nelle condizioni di comparire all’udienza preliminare (1).
2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)(Dichiarazionidell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare)(Rimediper l’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell’udienza preliminare)1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.1. Se vi è la prova che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare.2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444.2. La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall’imputato che è comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilità dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era nelle condizioni di comparire all’udienza preliminare.2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa;b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.__________________
Note
(1) La rubrica è stata modificata, i commi 1 e 2 sono stati sostituiti e il comma 2-bis è stato inserito dall'art. 30, co. 1, lett. d) del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 34224/2005
In tema di partecipazione al dibattimento, la detenzione in un istituto penitenziario prossimo al luogo di celebrazione del dibattimento non costituisce un diritto dell'imputato e neppure una situazione giuridicamente apprezzabile ai fini della regolarità del giudizio. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, nel caso di specie, nessuna richiesta in tal senso era stata formulata dall'imputato, che aveva rinunciato a comparire, e che ad escludere la lesione del diritto di difesa dedotta dal ricorrente concorreva la circostanza che, in linea di principio, le spese di spostamento del difensore per conferire con l'assistito sono, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rimborsabili).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 34224 del 23 settembre 2005)
2Cass. pen. n. 21249/2001
In tema di uso di atto falso, poiché, quanto al trattamento sanzionatorio, l'art. 489 c.p. rimanda alle precedenti disposizioni, senza escludere quella in cui la falsità materiale sia commessa dal privato (art. 482 c.p.) e, poiché, per tale ultima ipotesi delittuosa, la pena è, a sua volta, determinata attraverso un meccanismo di rinvio agli artt. 476, 477 e 478 del medesimo codice (in relazione ai quali è prevista la riduzione di un terzo), la sanzione, per chi, senza essere concorso nella falsificazione di un atto operata da un privato, faccia uso di tale atto, è quella di cui all'art. 482, ulteriormente ridotta di un terzo, in virtù del dettato di cui all'art. 489.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 21249 del 24 maggio 2001)
3Cass. pen. n. 5598/1999
In tema di dichiarazioni del contumace, ex art. 489 c.p.p., la mancata trasmissione del relativo verbale al giudice della impugnazione non comporta conseguenze sul piano processuale, non prevedendo la legge alcuna sanzione al riguardo.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5598 del 5 maggio 1999)