Articolo 519 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Diritti delle parti
Dispositivo
1. Nei casi previsti dagli articoli [516], [517] e [518] comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa a e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo [444] o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché di richiedere l’ammissione di nuove prove (1).
2. Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento [477] 2, [304] per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo [429], ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l’imputato può, a pena di decadenza entro l’udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove (2).
3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l’imputato che può chiedere un termine per la difesae formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché di richiedere l’ammissione di nuove prove.2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può' chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'articolo 507.2. Se l’imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall’articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l’imputato può, a pena di decadenza entro l’udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove.[omissis]__________________
Note
(1) Comma così modificato dall'art. 30, co. 1, lett. l) n. 1) del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Comma così modificato dall'art. 30, co. 1, lett. l) n. 2) del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. "Riforma Cartabia").Nella precedente formulazione, tale comma era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale prima, con sent. n. 241 del 3 giugno 1992, nella parte in cui nei casi previsti dall'art. 516 del c.p.p.non consentiva al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove e nell'inciso "a norma dell'art. 507 del c.p.p." e poi, con sent. n. 50 del 20 febbraio 1995, nella parte in cui non consentiva al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove nel caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art. 517 del c.p.p..
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. pen. n. 39235/2011
Nel caso di contestazione suppletiva di reato connesso, le prove acquisite precedentemente nel corso dell'istruzione dibattimentale sono legittimamente utilizzabili anche ai fini della decisione relativa ai fatti oggetto della nuova contestazione. (Rigetta, App. Messina, 25/11/2008).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 39235 del 25 ottobre 2011)
2Cass. pen. n. 7641/2010
La sentenza di patteggiamento, che abbia omesso di statuire in ordine all'applicazione di una misura di sicurezza, non è appellabile al tribunale di sorveglianza ex art. 680 c.p.p., ma è ricorribile per cassazione. (Nella specie l'omessa applicazione riguardava la misura di sicurezza obbligatoria dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 del T.U. Stup.).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 7641 del 3 febbraio 2010)
3Cass. pen. n. 15927/2009
In tema di udienza preliminare, la modifica dell'imputazione o la nuova contestazione ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen. non comporta la concessione di un termine a difesa, sia nel caso in cui l'imputato sia presente sia nel caso in cui questi risulti assente o contumace. (Rigetta, App. Milano, 28 maggio 2008).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15927 del 5 marzo 2009)
4Cass. pen. n. 29213/2005
In caso di contestazione suppletiva nel corso dell'udienza preliminare, il diritto di difesa non subisce nessuna effettiva compromissione in conseguenza della mancata concessione di un termine per la difesa, non previsto dall'art. 423 c.p.p. a differenza di quanto stabilito dall'art. 519 c.p.p. per la fase dibattimentale.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 29213 del 2 agosto 2005)
5Cass. pen. n. 11783/1995
Nell'ipotesi di nuova contestazione effettuata dal P.M. ai sensi dell'art. 516 c.p.p., qualora dal verbale di udienza non risulti specificamente che il presidente abbia informato l'imputato del diritto di chiedere un termine per la difesa ex art. 519 c.p.p., non sussiste alcuna nullità della sentenza a norma dell'art. 522 c.p.p. se dal detto verbale emerga che, dopo tale contestazione, nulla hanno opposto le difese. La menzione dell'acquiescenza delle stesse alla contestazione appare, infatti, comprensiva di tutta l'attività orale svolta in quel contesto dalle parti, compresa la cognizione della possibilità di avere un termine e l'espressa rinuncia ad avvalersi di tale facoltà.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 11783 del 30 novembre 1995)
6Cass. pen. n. 1890/1994
A differenza di quanto stabilito dall'art. 519 c.p.p. per il dibattimento, non è prevista la concessione di un termine per la difesa nel caso di modificazione del capo di imputazione nel corso dell'udienza preliminare.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1890 del 2 giugno 1994)