Articolo 520 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Nuove contestazioni all'imputato non presente

Dispositivo

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli [516] e [517] all'imputato che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato, con l’avvertimento che entro l’udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo [444] o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove (1) (2).

2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo [519] commi 2 e 3.

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)(Nuove contestazioni all’imputatonon presente)1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all’imputatoche non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all’imputato,con l’avvertimento che entro l’udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove.[omissis]__________________

Note

(1) La rubrica è stato modificata dall'art. 30, co. 1, lett. m), n. 1 del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia").

(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 30, co. 1, lett. m), n. 2 del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia").

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 25728/2011

La notifica all'imputato contumace o assente del verbale d'udienza contenente le nuove contestazioni è necessaria, a pena di nullità, pur quando oggetto di contestazione sia la recidiva. (Annulla con rinvio, App. Salerno 14/06/2010).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 25728 del 8 giugno 2011)

2Cass. pen. n. 5576/2011

In tema di reato permanente, quando l'imputazione sia stata formulata a "contestazione chiusa" (ossia, con l'indicazione della data iniziale e finale dell'attività delittuosa), costituisce nuova contestazione, a norma dell'art. 520 cod. proc. pen., la modifica del capo di imputazione attraverso il riferimento all'ulteriore durata della permanenza del delitto contestato, con la conseguenza che, nell'ipotesi di imputato contumace o assente, è necessario provvedere alla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale contenente la nuova contestazione. (Fattispecie in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare). (Annulla con rinvio, App. Genova, 24 febbraio 2010).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5576 del 26 gennaio 2011)

3Cass. pen. n. 13260/1999

L'ordinanza che dispone la rinnovazione parziale del dibattimento in appello non condiziona l'attività ulteriore del giudice procedente e, quindi, può essere in tutto o in parte revocata, sia esplicitamente sia implicitamente, essendo in questo secondo caso sufficiente che in sentenza il giudice dia ragione del proprio convincimento e dell'adeguatezza degli elementi probatori acquisiti.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 13260 del 17 novembre 1999)

4Cass. pen. n. 3585/1996

La cosiddetta contestazione suppletiva è una facoltà e non un obbligo del P.M., giacché egli può agire in separata sede, e gli artt. 516 e 517 c.p.p. non la impongono necessariamente, secondo quanto rende palese l'inciso «qualora intende contestare» previsto dall'art. 520 c.p.p. con riferimento a nuove contestazioni all'imputato contumace o assente.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3585 del 13 aprile 1996)

5Cass. pen. n. 3325/1996

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento costituisce nuova contestazione ai sensi dell'art. 520 c.p.p. e non correzione dell'imputazione l'integrazione del capo di imputazione con il riferimento al superamento dei parametri fissati dalla tabella c) allegata alla legge quando l'originaria contestazione faceva riferimento solo al superamento dei parametri di cui alla tabella a). In caso di imputato contumace o assente è perciò necessario procedere a notifica dell'estratto del verbale di dibattimento contenente la nuova contestazione.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3325 del 4 aprile 1996)