Articolo 521 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 189, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,

(2) Nei casi in cui la nuova qualificazione giuridica comporti un difetto di competenza o richieda la composizione collegiale del tribunale o l'udienza preliminare, le conseguenze sono le medesime di quelle indicate per le nuove contestazioni del fatto.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 47111/2009

2Cass. pen. n. 43230/2009

3Cass. pen. n. 35066/2008

4Cass. pen. n. 25258/2004

5Cass. pen. n. 12317/2004

6Cass. pen. n. 3043/1999