Articolo 335 bis Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi
Dispositivo
1. (1)La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo [335] non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.
Note
(1) Disposizione introdotta dall'art. 15, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").