Articolo 335 ter Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini
Dispositivo
- (1)Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione.
- Il pubblico ministero provvede all'iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all'articolo [335].
Note
(1) Disposizione inserita dall'art. 15, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").