Articolo 187 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Oggetto della prova
Dispositivo
1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza (1).
2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali (2).
3. Se vi è costituzione di parte civile [76], sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato [185] c.p.] (3).
Note
(1) Il legislatore ha prescelto il criterio guida della pertinenza per lo sviluppo dell'attività probatoria e per la definizione dei suoi confini.
(2) Norma che potrebbe sembrare superflua, ma che si spiega in ragione dei contorni di delicatezza che assume spesso l'accertamento di simili fatti, come ad esempio in materia di declaratoria di nullità o di controllo dei presupposti di regolarità delle notificazioni.
(3) In questo caso sono oggetto di prova anche i fatti relativi ai danni prodotti dal reato, già di per sé compresi nella sfera di accertamento attinente all'imputazione.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. pen. n. 10210/2011
Le sentenze del giudice amministrativo, ancorchè definitive, non vincolano quello penale ed una volta acquisite agli atti del dibattimento sono liberamente valutabili ai fini della decisione.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10210 del 14 marzo 2011)
2Cass. pen. n. 2809/2006
In tema di intercettazioni disposte in procedimenti diversi, l'utilizzazione dei risultati intercettativi è consentita quando sono indispensabili non solo all'accertamento del fatto reato, ma anche con riferimento all'intera imputazione, compresi i fatti relativi alla punibilità, alla determinazione della pena, alla qualificazione del reato in rapporto alle circostanze attenuanti o aggravanti, ed anche quando l'indispensabilità è in funzione di riscontro di dichiarazioni accusatorie.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 2809 del 24 gennaio 2006)
3Cass. pen. n. 3396/1998
Una volte acquisite a norma dell'art. 238 bis c.p.p., le sentenze irrevocabili sono valutabili entro i limiti indicati dagli artt. 187 e 192, comma terzo, c.p.p. Pertanto, il giudice, perché tali sentenze assurgano a dignità di prova nel processo nel quale vengono acquisite, deve, in primo luogo, nel contraddittorio delle parti, accertare la veridicità dei fatti ritenuti come dimostrati dalle dette sentenze e rilevanti ex art. 187 c.p.p., salva la facoltà dell'imputato di essere ammesso a provare il contrario. Inoltre, il giudice è tenuto, su richiesta dell'accusa, ad acquisire al dibattimento, nel contraddittorio delle parti, gli elementi di prova che confermino la veridicità dei fatti accertati nelle sentenze irrevocabili, che divengono, in tal modo, fonti di prova del reato per cui si procede. (Fattispecie di concessione edilizia illegittima in quanto conseguente ad abuso di ufficio accertato con sentenza irrevocabile).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3396 del 18 marzo 1998)
4Cass. pen. n. 391/1993
Non può accertarsi la falsità materiale di un documento o della sola sottoscrizione quando, mancando l'originale, non si abbia la certezza assoluta della totale conformità a questo della copia disponibile; la relativa prova, pertanto, può avere solo ad oggetto il fatto storico della formazione della copia in modo conforme all'originale, non potendo la conformità essere dimostrata per induzione. (Fattispecie relativa ad autentica della procura stilata a margine della copia dell'atto di citazione allegato al fascicolo d'ufficio e caratterizzata dalla mancanza dell'originale, non rinvenuto).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 391 del 18 gennaio 1993)