Articolo 188 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Libertà morale della persona nell'assunzione della prova
Dispositivo
- Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti [642], [499] (1).
Note
(1) Ne sono esempi la narcoanalisi, l'ipnosi o i lie detector (i c.d. sieri della verità).
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 2559/2023
La parte che deduce l'inutilizzabilità della prova assunta in violazione del divieto di utilizzo di metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione del dichiarante, sancito dall'art. 188 cod. proc. pen., ha l'onere di dimostrare il concreto impiego di tali "metodi" e "tecniche" vietati. (Rigetta, Corte Appello Brescia, 08/02/2023)(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2559 del 25 ottobre 2023)
2Cass. pen. n. 4429/2014
È inutilizzabile l'intercettazione delle dichiarazioni indotte in una persona dall'adozione di metodi o tecniche idonei a influire sulla sua capacità di autodeterminazione, posto che il divieto dell'art. 188, primo comma, c.p.p. investe l'oggetto della prova e non è circoscritto al contesto formale delle sole prove dichiarative. (Fattispecie nella quale le conversazioni indizianti erano state registrate in un ufficio di Polizia, dove il locutore era stato sottoposto a minacce e violenze dal personale di p.g.).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4429 del 30 gennaio 2014)