Articolo 207 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti

Dispositivo

1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo [497] comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge [476] 2] (1).

2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'articolo [372] del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.

Note

(1) Si ricordi che il testimone ha l'obbligo di rispondere secondo verità (art. 198) e che a questo fine prima dell'esame testimoniale effettua un giuramento ovvero una dichiarazione formale di impegno (art. 497).

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 23478/2011

La trasmissione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento perchè proceda nei confronti del testimone sospettato di falsità o reticenza e del testimone renitente non costituisce una condizione di procedibilità dell'azione penale per il reato di falsa testimonianza. (Rigetta, App. Salerno, 17/06/2010).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23478 del 19 aprile 2011)

2Cass. pen. n. 6914/2011

In tema di esame testimoniale non integra alcuna nullità, risolvendosi in una mera irregolarità, l'omesso avvertimento del giudice al teste sospettato di falsità o reticenza circa le responsabilità previste dalla legge penale. (Dichiara inammissibile, Giud.pace Mestre, 11 febbraio 2010).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 6914 del 25 gennaio 2011)

3Cass. pen. n. 26560/2008

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 372 c.p. non rileva l'omesso avvertimento al teste sospettato di falsità ai sensi dell'art. 207 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26560 del 2 luglio 2008)

4Cass. pen. n. 14972/2005

La sospensione del processo è un mezzo eccezionale cui il giudice deve fare ricorso solo quando la legge espressamente lo consenta e cioè quando la decisione dipende dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale ovvero civile o amministrativa, ai sensi dell'art. 3 c.p.p., per cui fuori da tali casi il giudice è tenuto a risolvere ogni altra questione pregiudiziale, seppure con efficacia non vincolante. (Nella specie la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice, disposta la trasmissione alla procura della Repubblica degli atti relativi alle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, aveva contestualmente sospeso il dibattimento in attesa dell'esito del procedimento per falsa testimonianza).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 14972 del 21 aprile 2005)

5Cass. pen. n. 16661/1990

In tema di valutazione della testimonianza, il sistema introdotto dal nuovo codice di procedura penale, separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia deposto il falso, attribuendo al giudice del primo processo il solo compito di dare al pubblico ministero notizia del reato, quando ne ravvisi gli indizi in sede di valutazione complessiva di tutto il materiale raccolto. Ne consegue che la deposizione del teste falso resta parte integrante nel processo in cui è stata resa ed è prova in questo utilizzabile e valutabile in relazione all'altro materiale probatorio acquisito.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16661 del 19 dicembre 1990)