Articolo 208 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Richiesta dell'esame

Dispositivo

1. Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.

Note

(1) Si ricordi che, nel caso della parte civile, tale regola ha valore, salva l'esigenza che la stessa debba essere esaminata come testimone.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 40317/2006

Anche in assenza di una rinuncia del P.M. all'espletamento dell'esame dell'imputato, ritualmente ammesso e fissato, è legittima la revoca dell'ordinanza di ammissione, allorché l'imputato stesso non sia comparso all'udienza stabilita per l'incombente, adducendo un impedimento ritenuto non legittimo dal giudice.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 40317 del 10 novembre 2006)