Articolo 212 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Modalità del confronto

Dispositivo

1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni (1).

2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto.

Note

(1) Al giudice è affidata una funzione propulsiva e di conduzione del confronto, che si sostanzia nel richiamare ai soggetti coinvolti le precedenti dichiarazioni in contrasto, ai fini di una conferma o modifica delle rispettive dichiarazioni.