Articolo 211 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Presupposti del confronto

Dispositivo

1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti (1).

Note

(1) Il disaccordo deve vertere su temi di prova centrali della vicenda per cui il processo è in corso.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 40290/2013

Il confronto non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l'effettuazione da parte di alcuna norma processuale, in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una piuttosto che dell'altra dichiarazione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 40290 del 27 settembre 2013)

2Cass. pen. n. 2650/2012

Il giudice non può ammettere il confronto qualora l'imputato, limitandosi a rendere dichiarazioni spontanee, si è rifiutato di sottoporsi ad esame, in quanto tale rifiuto si estende anche al confronto, che in sostanza altro non è che la prosecuzione di un atto di esame.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2650 del 23 gennaio 2012)

3Cass. pen. n. 6282/1997

Il giudice non può ammettere il confronto tra due soggetti se gli stessi non siano stati già esaminati in quella fase processuale, essendo l'esame delle parti o dei testimoni il primo sistema per eliminare i contrasti tra gli stessi. Inoltre, se il soggetto si è legittimamente rifiutato di sottoporsi all'esame, non può essere disposto il confronto del medesimo con altro soggetto, poiché il rifiuto di essere esaminato si estende al confronto, proprio perché questo mezzo di prova è in sostanza la prosecuzione di un atto di esame o di interrogatorio già svoltosi.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6282 del 26 giugno 1997)