Articolo 245 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Ispezione personale

Dispositivo

Note

(1) Trattasi di una perlustrazione avente ad oggetto il corpo umano, ai fini, ad esempio, dell'individuazione di segni particolari, come ferite o tatuaggi.

(2) Le ispezioni sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta e quelli in cui le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria ex art. 79 disp. att. del presente codice.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 6284/2005