Articolo 246 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Ispezione di luoghi o di cose

Dispositivo

Note

(1) Si ricordi che ex art. 244, comma secondo, l'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.

(2) Tali poteri dell'autorità giudiziaria devono esercitarsi con provvedimento motivato da ricomprendersi nel verbale.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 21539/2009

2Cass. pen. n. 6002/2007

3Cass. pen. n. 2555/1994

4Cass. pen. n. 6861/1993